In merito alla gara Paganese-Latina dello scorso 16
dicembre, interrotta a causa di una voragine apertasi nel terreno di
gioco, il Giudice Sportivo letti gli atti ufficiali, e il reclamo
proposto dalla società Latina e le controdeduzioni della società
Paganese; verificata la ritualità del gravame e la propria competenza,
ha osservato:
> che dagli atti ufficiali risulta che la gara in oggetto è stata
sospesa temporaneamente alle ore 19.00 prima della ripresa del gioco per
il secondo tempo a causa della formazione sul terreno di gioco di una
buca di circa 30 cm. di diametro e profonda oltre mezzo metro circa;
nella circostanza, l'arbitro constatava inoltre che il terreno mostrava
segni di cedimento, per mancanza di terra sotto il manto erboso "anche nelle zone immediatamente vicino al buco";
> che dopo circa 20 minuti, durante i quali addetti della società
ospitante hanno riempito il buco con terra e sassi, dopo aver constatato
con i capitani delle due squadre che la zona adiacente il buco
risultava "instabile ed insicura", l'arbitro sospendeva definitivamente la gara alle ore 19.23,
> che la società Latina presentata riserva scritta al termine della
gara e successivo preannuncio di reclamo, facendo pervenire nei termini a
questo Ufficio il reclamo stesso;
> che in tale sede la ricorrente, ritenendo la società Paganese
responsabile oggettivamente degli eventi che hanno indotto l'arbitro a
sospendere definitivamente la gara, a causa della "lacunosa custodia, cura e manutenzione del terreno di gioco”,
richiedeva l'irrogazione a carico della stessa della sanzione sportiva
della perdita della gara con il risultato di 0-3, a norma dell'art. 17
CGS;
> che la società Paganese faceva pervenire nei termini una
controdeduzione al reclamo, contestandone i motivi e sostenendo che il
fatto in esame sia da considerare "evento eccezionale ed imprevedibile", tale da escludere qualsiasi responsabilità a carico della Paganese stessa.
Ha poi rilevato in primo luogo:
> che per principio acquisito e per prassi consolidata, il giudizio
dell'arbitro sulla praticabilità del terreno di gioco è insindacabile,
investendo esso un accertamento tecnico la cui valutazione è sottratta
al controllo del Giudice Sportivo, a norma dell'art. 17 comma 4 del CGS.
Mentre in secondo luogo
> che l'evento atmosferico che rende "imprevedibile"
l'impraticabilità del campo, con conseguente esclusione della
responsabilità della società ospitante, deve verificarsi contestualmente
alla disputa della gara ovvero in periodo immediatamente precedente,
tale da non consentire il superamento (per naturale sviluppo o per
intervento della società ospitante) delle circostanze impeditive alla
disputa della gara; prove ne sia la norma (art. 37 c.6 Regolamento di
Lega) che esclude la responsabilità della società ospitante per
l'impraticabilità del campo di gioco coperto di neve, solo se l'evento
atmosferico si sia verificato nelle 48 ore precedenti l'orario d'inizio
della gara;
> che da quanto innanzi rilevato può ricavarsi il principio per cui
dell'impraticabilità del campo, anche per semplice mancanza delle
condizioni di sicurezza, è sempre oggettivamente responsabile la società
ospitante, salvo che la circostanza sia diretta conseguenza di eventi
qualificabili congiuntamente come "eccezionali ed imprevedibili", non rimediabili in tempi tecnici sufficienti.
Nella fattispecie in esame, gli eventi atmosferici assunti dalla
società Paganese, ed esplicitati nella memoria acquisita agli atti quali
diretta causa della rilevata "instabilità ed insicurezza" del
terreno di gioco, si erano manifestati in tempi non contestuali nè
immediatamente precedenti la gara, nè in forma di particolare
eccezionalità, se è vero come è vero, che la gara è stata regolarmente
iniziata e sarebbe stata portata a termine con assoluta regolarità senza
l'evento in questione.
Peraltro, e paradossalmente, la perizia geologica allegata alle
controdeduzioni della società Paganese, al dichiarato scopo di
qualificare come "eccezionale ed imprevedibile" l'evento in
esame, lungi dall'escludere la responsabilità della società, affermando
che l'apertura della voragine è conseguenza "delle caratteristiche
geologiche ed idrogeologiche dei terreni che caratterizzano il sito in
esame, costituito prevalentemente da sedimenti sabbiosi di origine
vulcanica che presentano in profondità un buon grado di compattezza, ma
che in superficie tendono ad alterarsi ed a imbibirsi, determinando un
drastico peggioramento delle loro caratteristiche", dimostra
proprio che la particolare natura del sottosuolo rende plausibile, e
quindi tecnicamente prevedibile, il verificarsi di un evento del tipo in
esame, ferma restando l'eccezionalità dello stesso.
Tutto ciò premesso, ritenendo accertata la responsabilità della società Paganese ha infine deliberato di accogliere il reclamo presentato dalla società Latina, infliggendo alla società Paganese la sanzione sportiva della perdita della gara in oggetto con il punteggio di 0-3 a favore della società Latina.
da tuttolegapro.com