21.2.13

Caso Buca: le motivazioni della sentenza della CGF.

Di seguito le motivazioni della sentenza con la quale la Corte di Giustizia Federale ha accolto il ricorso della Paganese Calcio, chiedendo la ripetizione della gara con il Latina. 

La Società Paganese Calcio 1926 S.r.l., con reclamo datato 21.1.2013, ha ritualmente impugnato la decisione in epigrafe, assunta dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico sulla base dei documenti redatti dagli Ufficiali di Gara, con la quale è stata inflitta alla reclamante la sanzione sportiva della perdita della gara Paganese/Latina, indicata in oggetto, con il punteggio di 0-3 a favore della seconda. La gara, in programma il 16.12.2012, era stata interrotta dal Direttore di gara in ragione dei fatti descritti in prosieguo e che hanno determinato la decisione del Giudice di prime cure in base alla ritenuta responsabilità della società ospitante per la comparsa sul terreno di gioco, tra il primo ed il secondo tempo della gara, di una piccola voragine di circa 30 cm di diametro e profondità, in zona prossima alla linea mediana del campo. Rinviata di circa 30’ la ripresa della partita per consentire al personale della società campana di provvedere al ripristino della normale superficie del terreno di gioco, il Direttore di gara, nel compiere successivamente un sopralluogo per verificare se la struttura desse, o meno, idonee garanzie di tenuta, si rendeva invece conto che tutta la zona circostante presentava condizioni insufficienti di stabilità, tali da garantire l’incolumità degli atleti. Decideva, quindi, di interrompere definitivamente l’incontro. La società Latina, che aveva presentato immediatamente una riserva di reclamo all’arbitro, aveva fatto seguire formale doglianza in cui esprimeva il proprio convincimento sulla responsabilità diretta della società ospitante in ordine alla mancata disputa della partita per cui aveva invocato, per la controparte e ai sensi dell’art. 17, comma 1 C.G.S., la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3. La società Paganese aveva resistito, nella convinzione che l’evento fosse di carattere eccezionale ed imprevedibile, come reputato da consulente geologo in una sua relazione tecnica. Il Giudice Sportivo, invece, espresso il convincimento che tale accadimento fosse, per sua natura, “tecnicamente prevedibile”…”ferma restando l’eccezionalità dello stesso” aveva inflitto la sanzione sportiva che precede. Avverso tale decisione la società campana ha proposto reclamo, nel quale, affermato preliminarmente che l’evento non era stato causato da alcun contestuale fenomeno atmosferico (come ha creduto di leggere nella motivazione del Giudice Sportivo), ha espresso la tesi che il fatto rilevato era da considerarsi non solo sicuramente eccezionale ma anche assolutamente imprevedibile. A tal fine ha dedotto di aver posto in essere ogni idonea attività per la manutenzione programmata del campo di gara e che la comparsa della piccola voragine era da addebitarsi a fenomeni piovosi intensi, accaduti nei giorni immediatamente precedenti la gara, che avevano eroso il sedime sottostante. Ai sensi dell’art. 17, comma 4 C.G.S. ha chiesto che, in riforma della decisione di primo grado, fosse disposta la ripetizione della gara. A questo si oppone la società U.S. Latina Calcio S.r.l. che, nelle sue deduzioni, in via preliminare, ritiene che il reclamo sia stato tardivamente posto, atteso che i motivi sarebbero stati portati a sua conoscenza oltre il 7° giorno utile dal ricevimento degli atti di gara, come attestato dall’orario del proprio apparecchio fax. Nel merito contesta le deduzioni di parte avversa, anche con documentazione del Ministero della Difesa circa i fenomeni meteo nei giorni di interesse e sostenendo, in particolare, la prevedibilità dell’evento e la responsabilità della società ospitante, sancita dal Regolamento Giuoco del Calcio edizione 2012 FIFA – FIGC-AIA. Prevedibilità e responsabilità comprovate, a suo dire, dal fatto che nei giorni successivi alla partita in esame si è regolarmente disputata altra gara, non impedita dalle precipitazioni atmosferiche verificatesi. Si conclude per la conferma della sanzione sportiva inflitta in primo grado. Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per la riunione odierna alla quale hanno partecipato l’avv. S. Di Leginio per l’U.S. Latina Calcio e gli avv. E. Chiacchio e Michele Cozzone per la società Paganese 1926 S.r.l.. Tutti i difensori hanno concluso per l’accoglimento delle rispettive pretese. La Corte esaminata la documentazione versata in atti ritiene che il ricorso sia fondato e, quindi, meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono. Deve dirsi, al riguardo, che le eccezioni in rito, formulate dal difensore della U.S. Latina Calcio, non possono essere condivise. Denuncia infatti il difensore un vizio di notifica degli atti procedimentali e, quindi, un sostanziale pregiudizio del diritto di difesa per non aver avuto rituale e tempestiva conoscenza degli atti contenenti gli elementi in contestazione da parte della società Paganese Calcio 1926 S.r.l.. A tal riguardo la Corte osserva che l’eccezione proposta non può essere ammessa in quanto, in disparte il fatto che l’orario apposto dall’apparecchiatura di ricezione del difensore non può essere reputato come equipollente alla dichiarazione fidefaciente del pubblico ufficiale notificatore o addetto alla ricezione di atti processuali, dirimente appare la constatazione che nessun vulnus difensivo può ritenersi arrecato alla U.S. Latina Calcio la quale ha, per mezzo del suo difensore, ampiamente - e con dovizia di documentazione - argomentato la propria tesi, con puntuale contrasto delle argomentazioni difensive di controparte. Valga, a tal fine, il richiamo al principio ex art. 156 c.p.c.. Nel merito il ricorso della società Paganese Calcio 1926 appare condivisibile allorché qualifica l’evento non solo come eccezionale (come anche ritenuto dal Giudice Sportivo) ma soprattutto come non prevedibile. Parte resistente, richiamando sia l’art. 2051 c.c. che la giurisprudenza formatasi al riguardo, ritiene che vi sia, quantomeno, una responsabilità oggettiva della società ospitante, determinata per il solo fatto della relazione esistente tra “cosa in custodia” (terreno di gioco) e danno arrecato. Questa Corte, pur convenendo sulla costruzione emergente dal consolidato indirizzo giurisprudenziale ex art. 2051 c.c. (cfr. Cass. civ. sez. III n. 1769/2012) ritiene che, nella fattispecie, non solo debba principalmente trovare applicazione la normativa federale ma, anche, che sia stato adeguatamente provato il “caso fortuito” che libera, in ogni caso, da ogni responsabilità il custode. Infatti, se da un lato la società Paganese Calcio 1926 S.r.l. ha dimostrato di aver attivato, con l’ordinaria diligenza, tutte le misure atte a mantenere efficiente il terreno di gioco, non può dirsi che l’apertura della voragine possa essere definito come evento prevedibile e prevenibile dal custode, alla stessa stregua delle opere di manutenzione. L’apertura della falla nel terreno di gioco appare, infatti, addebitabile alla concomitante azione dei fenomeni atmosferici, riferiti intensi (non valgono, a questo fine, gli atti dell’Aeronautica depositati da controparte in quanto, per la maggior parte del periodo, non riportano dati pluviometrici perché non disponibili “n.d.”) e della struttura geologica del terreno che non ha consentito un sufficiente assorbimento o drenaggio delle acque meteoriche (vedi relazione del tecnico dott. D’Antuono). A tal fine lo stesso consulente definisce, nelle sue conclusioni come assolutamente eccezionale ed imprevedibile il fenomeno, riferendolo proprio alla conformazione geologica dell’intero sito, caratterizzata da sedimentazioni sabbiose, compatte solo in profondità. Alla luce di questa conclusione va valutata, allora, la responsabilità della società Paganese calcio 1926. La disposizione delle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. al n. 1 lett. b) per i campionati Lega Pro pone in capo alla società (ospitante) di “conservare in perfetta efficienza i campi di gioco e, in particolare, di provvedere allo sgombero della neve…”, con ciò indicando chiaramente di voler ritenere responsabili le stesse società degli eventi che potevano prevedersi e prevenirsi con la diligente adozione di misure atte a garantire il regolare svolgimento delle gare, restando esclusi tutti quegli avvenimenti che, seppur in ipotesi prevedibili (come ad es. una tempesta di fulmini) esulano però dalla normale e consueta prevedibilità. L’art. 17, comma 4, C.G.S. reputa poi, quale eccezione alla sanzione di cui al 1° comma, che “Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici spetta agli Organi di Giustizia Sportiva stabilire se e in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara…” e, al successivo punto che “Al di fuori dei casi indicati, gli Organi di Giustizia Sportiva, quando ricorrano circostanze di carattere eccezionale…” Ora questa Corte è dell’avviso che ritenere che la responsabilità nascente dal legame tra il terreno di gioco e la società ospitante sia spinta sino al punto che questa debba garantire e rispondere anche degli eventi che interessano i movimenti del sottosuolo sembra francamente eccessivo, proprio perché – sulla scorta di tale pretesa portata a conseguenze estreme – ogni avvenimento meteorico sarebbe addebitabile alla stessa per il solo fatto di essere, in ipotesi, prevedibile e, quindi, prevenibile. La Corte, pertanto, ritiene che l’evento verificatosi nel corso della gara in oggetto possa, in sintesi, definirsi eccezionale ed imprevedibile e, come tale, non addebitabile alla responsabilità della società Paganese Calcio 1926 S.r.l.. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Paganese Calcio 1926 S.r.l., di Pagani (Salerno) annulla la delibera impugnata e, per l’effetto, manda alla Lega Italiana Calcio Professionistico per la ripetizione della gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

da paganese.it