Sono diversi i motivi, tutti di natura fiscale, che hanno spinto il Consiglio Federale a respingere il ricorso della Paganese contro l'esclusione in prima istanza e e non concedere la licenza nazionale per il prossimo campionato di Lega Pro. Nelle motivazioni fornite nella serata di ieri dalla Figc (leggi qui il comunicato), si legge chiaramente quanto vi avevamo già preannunciato nel pomeriggio, cioè che l'atto di sospensiva prodotto la scorsa settimana è stato ritenuto ininfluente e che non emerge la volontà a pagare da parte della società. IlConsiglio Federale spiega che "l’an (se sia dovuto) ed il quantum (quanto sia dovuto) dei tributi contestati non è posto in discussione da parte della stessa società" e che "in larga parte, detti tributi contestati, rappresentano pendenze fiscali che formavano già oggetto di una procedura di rateazione che, non essendo stata rispettata dalla società, è stata revocata dall’Agente della Riscossione per intervenuta decadenza". La Paganese, quindi, non ha rispettato le scadenze della rateizzazione concessagli da Equitalia l'anno scorso, ottemperando al pagamento solo della prima rata. Da quanto emerso, il club è inadempiente nei confronti del fisco per non aver pagato l'Iva relativa agli anni di imposta dal 2008 al 2015 e l'Irap relativa al periodo d'imposta che va dal 1 luglio 2008 al 30 giugno 2014.
Da qui cadrebbe anche il valore della fideiussione di 70mila euro presentata dalla Paganese a garanzia di quella che potrebbe essere la prima rata di una transazione che - secondo quanto si legge nel dispositivo del presidente della Commissione Tributaria - il giudice può concedere nonostante il diniego dell'Agenzia delle Entrate. E' su questo punto che probabilmente la Paganese batterà e sul quale l'avvocato Astolfo Di Amato punterà la sua tesi difensiva. Infatti, rispetto allo scorso anno, il nodo della questione non è se la lite è temeraria o non temeraria: "allo stato - scrive la Figc - manca una lite (quale che ne sia il grado di ragionevolezza) della società sull’an, sul quantum e sul quomodo delle pretese erariali in contestazione, essendosi solo in costanza di una lite avente ad oggetto la legittimità del diniego di transazione fiscale".
Inoltre, il Consiglio Federale specifica che "è incerto che il provvedimento impugnato dalla società sia effettivamente devoluto alla giurisdizione tributaria", specificando quindi che probabilmente sarebbe stato più opportuno rivolgersi al giudice fallimentare e non allaCommissione Tributaria per ottenere la transazione.
La decisione finale spetta al Collegio di Garanzia del Coni. La Paganese ha tempo fino a domani per presentare ricorso avverso la decisione del Consiglio Federale, ma già in giornata i legali del club azzurrostellato potrebbero inoltare la documentazione, avendo lavorato sul ricorso sin dalla serata di ieri. Il ricorso, solitamente, è trattato nella prima udienza prevista nell’apposito calendario delle udienze del Collegio di Garanzia, successiva al terzo giorno dopo la scadenza del termine di costituzione delle parti intimate. Quindi sicuramente slitterà alla prossima settimana, ma comunque dovrà tenersi prima del 4 agosto, giorno in cui ci sarà ilConsiglio Federale per la composizione degli organici di Lega Pro.